Regolamento dell'Associazione Nazionale Carabinieri
L’ANC, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, si propone il perseguimento degli scopi associativi assumendo iniziative atte a rendere operanti le norme di cui all’art. 2 dello Statuto:
- costituendo fondi per lo svolgimento di attività assistenziali e sociali
- stipulando convenzioni commerciali, assicurative, bancarie, medico-sanitarie, turistico-ricreative e culturali a favore dei Soci.
Per dare attuazione al disposto dell’ultima parte dell’art. 2 dello Statuto, l’Associazione promuove lo sviluppo di attività di volontariato:
- generico, attraverso le Sezioni territoriali
- di protezione civile, secondo la legislazione di settore, mediante appositi nuclei che, pur avendo autonomia gestionale e patrimoniale, operano in armonia con i principi dell’Associazione, conformandosi alle regole di carattere generale da questa dettate in materia, tramite il SECOV (Servizio Coordinamento Volontariato).
A tal fine, i Presidenti di Sezione, gli Ispettori regionali e la Presidenza Nazionale svolgono attività di coordinamento, indirizzo e controllo.
Le Bandiere nazionali che l’Associazione, le Sezioni e le Sottosezioni sono autorizzate ad
usare devono essere acquistate a loro spese o accettate in dono da Enti militari e civili,
da comitati locali o da privati cittadini di specchiata moralità.
La stessa
normativa vale per i labari delle Sezioni estere.
La Bandiera nazionale deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- drappo tricolore bordato di giallo con cravatta azzurra e frangia argentata con iscrizioni
- asta di metallo bianco, portante la lancia con la fiamma dell’Arma.
Quando il Medagliere dell’Arma muove per raggiungere il posto assegnatogli deve ricevere
gli onori. Gli stessi onori competono quando passa davanti alla guardia schierata.
I Soci di scorta d’onore devono indossare l’uniforme sociale.
Le uniformi sociali da indossare nello svolgimento delle attività istituzionali sono
riportate nell’allegato 1.
L’Associazione
adotta ogni possibile iniziativa per consentire ai soci l’acquisizione degli accessori
all’uniforme stessa.
Il sopracolletto per i componenti del Consiglio nazionale è
interamente bordato col seguente numero di galloncini piatti dorati:
- 3 per il Presidente od il Commissario nazionale
- 2 per i Vice Presidenti nazionali
- 1 per i Consiglieri nazionali, gli Ispettori regionali ed il Segretario nazionale.
Il Segretario nazionale inoltre, al di sopra del galloncino, ne applica un altro soltanto
fino al termine degli alamari.
I Coordinatori provinciali ne applicano uno dorato
ma solo fino al termine degli alamari.
Per i componenti il Consiglio sezionale è
prescritta analoga bordatura col seguente numero di galloncini piatti argentati:
- 3 per i Presidenti o i Commissari di Sezione
- 2 per il Vice Presidente (ove esiste)
- 1 per i Consiglieri ed i Fiduciari delle Sottosezioni ed il Segretario.
Anche il Segretario sezionale, al di sopra del galloncino, ne applica un altro fino al termine degli alamari.
Il Presidente nazionale d’iniziativa o su proposta dell’Ispettore o del Coordinatore provinciale (sempre tramite Ispettore) può autorizzare, per lo stesso motivo, l’iscrizione presso la sede centrale dell’Associazione. I militari in attività di servizio possono presentare la domanda al Presidente nazionale o al Presidente di Sezione territorialmente competente, che provvederà all’inoltro alla Presidenza nazionale per il rilascio della tessera sociale.
Il Presidente nazionale o della Sezione, nei casi in cui le domande di ammissione a Socio non vengano accolte, ne danno notizia agli interessati con comunicazione scritta di carattere personale. In caso di cambio di residenza o domicilio il Socio può chiedere l’iscrizione alla Sezione competente per territorio, che ne darà notizia a quella cedente.
All’atto del congedamento i militari Soci, senza alcun obbligo di ulteriore contributo fino al 31 dicembre dell’anno in cui il congedamento è avvenuto, passano di diritto a far parte delle Sezioni o delle Sottosezioni aventi giurisdizione nella località nella quale il militare ha eletto il proprio domicilio, acquisendo i diritti e doveri propri dei Soci effettivi in congedo.
Presso le Sezioni estere i Soci discendenti sono equiparati a tutti gli effetti ai Soci effettivi, pertanto hanno diritto di elettorato attivo e passivo. I Soci simpatizzanti – compresi quelli appartenenti ai Nuclei di volontariato di p.c. – non possono superare il 30% dei Soci effettivi di ciascuna Sezione.
Gli Ispettori regionali, di loro iniziativa o su proposta dei Presidenti di Sezione – a
seguito di ponderata valutazione dei Consigli sezionali – segnalano alla Presidenza
Nazionale, esprimendo parere, i nomi-nativi degli Enti, delle persone nonché – per i Soci
"d’Onore",qualora i titolari sono deceduti – dei loro legittimi rappresentanti (vedova nei
confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e
purchè conservi lo stato vedovile; primogenito degli orfani; o, in mancanza dell’una o
degli altri, padre ovvero madre ovvero il maggiore dei fratelli) in possesso dei requisiti,
previsti dall’art. 5 dello Statuto per essere nominati Soci "d’Onore" o "Benemeriti" della
Associazione.
Il Presidente nazionale ha autonoma facoltà di proposta al Comitato
centrale.
Le proposte di nomina a Socio "benemerito" devono essere motivate con
l’indicazione delle particolari benemerenze acquisite dalle persone o Enti.
Presso la Presidenza Nazionale saranno iscritti, in distinti albi, i nomi di tutti i Soci
"d'Onore" e di quelli "Benemeriti".
La Presidenza Nazionale rilascia una speciale
tessera con fotografia ed un diploma che trasmette alla Sezione (per conoscenza
all’Ispettore) per la consegna al titolare.
La Sezione inserisce nello schedario
la seconda parte della tessera.
I Soci "d’Onore" e "Benemeriti" che abbiano
prestato servizio nell’Arma hanno tutti i diritti propri dei Soci effettivi.
I
Soci "d’Onore" ed i soci "Benemeriti" sono:
- permanentemente iscritti all’Associazione
- esenti dalle operazioni di tesseramento annuali.
I Soci "Benemeriti" rimangono in carico alle Sezioni proponenti.
Ove venissero
meno i requisiti dell’attribuzione della qualifica di "Benemerito" gli Ispettori
inoltreranno motivata proposta al Comitato centrale, per le conseguenti determinazioni.
Art. 11 - Disciplina - Procedure click to collapse contents
I provvedimenti disciplinari di cui all’art. 9 dello Statuto vengono adottati secondo le
competenze previste dall’art. 10 dello Statuto stesso.
Presupposto per la loro
adozione è l’esistenza di uno dei comportamenti indicati all’art. 9 primo capoverso del
comma 2 lett. a. e b. dello Statuto; si basano, quindi, sulla valutazione degli elementi
soggettivi e oggettivi di un fatto che possa configurare l’ipotesi perseguibile
disciplinarmente.
Le procedure disciplinari di qualsiasi grado debbono essere
ragionevolmente rapide. A ciascun titolare dell’azione disciplinare è vietato adottare
provvedimenti suggeriti da qualsiasi motivo che non sia attinente ai criteri enunciati al
richiamato art. 9 dello Statuto e di usare, nell’infliggere il provvedimento, forma e modi
lesivi della dignità del Socio interessato.
Il Socio sottoposto a procedimento
disciplinare, anche se si dimette, viene considerato appartenente all’Associazione fino
alla conclusione del procedimento stesso.
Nel caso di infrazioni di lieve entità
passibili di "richiamo", il titolare dell’azione disciplinare potrà adottare direttamente
il relativo provvedimento dopo aver sentito l’interessato.
Le fasi del
procedimento per l’irrogazione delle sanzioni della sospensione e della espulsione sono le
seguenti:
- cognizione del fatto passibile di sanzione disciplinare da parte dell’organo competente ad infliggerla, direttamente o a seguito di segnalazione di altri titolari degli organismi associativi
- valutazione del fatto cognito e formulazione per iscritto delle contestazioni al manchevole con indicazione del termine per la presentazione delle eventuali giustificazioni. Le contestazioni devono esplicitare, con assoluta chiarezza, le norme violate
- esame delle giustificazioni ricevute ed eventuale richiesta al manchevole di ulteriori elementi giustificativi, con indicazione del termine per la risposta
- trasmissione degli atti, in ragione della rispettiva competenza, alla Commissione di disciplina o al Comitato centrale per l’acquisizione del previsto parere. Quest’ultimi possono, ove ritenuto opportuno, convocare il manchevole per l’acquisizione di ulteriori elementi e comunicano quindi il proprio parere al titolare dell’azione disciplinare entro il termine da questi indicato, di norma non superiore a trenta giorni. In caso di convocazione, il manchevole potrà farsi assistere da un difensore scelto tra i soci della propria sezione, con almeno un anno solare di iscrizione alla stessa
- esame e decisioni conclusive da parte del titolare dell’azione disciplinare
- comunicazione scritta al manchevole (raccomandata con ricevuta di ritorno) delle decisioni adottate. Per conoscenza ai livelli gerarchici interessati.
La sanzione disciplinare, qualora adottata, dovrà essere adeguatamente motivata con la precisa e chiara indicazione, ancorché sintetica, delle norme violate. La comunicazione stessa dovrà altresì contenere l’indicazione della facoltà di ricorrere contro il provvedimento alle Autorità e nei termini stabiliti dall’art. 10 dello Statuto.
I pareri della Commissione di disciplina o del Comitato centrale saranno resi con l’osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 13 e dell’art. 10 dello Statuto.
L’esito del ricorso sarà comunicato, all’interessato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Per conoscenza ai livelli gerarchici interessati.
La Commissione di disciplina viene nominata dall’Ispettore regionale all’atto della sua nomina e di volta in volta convocata. Se durante il mandato qualche membro della Commissione di disciplina viene a mancare per qualsiasi motivo, o in caso di accertata impossibilità a partecipare ad una riunione, viene sostituito, definitivamente nel primo caso e temporaneamente nel secondo, con il Presidente di Sezione più elevato in grado o più anziano che segue i membri in carica. Per il Comitato centrale è sufficiente la presenza maggioritaria dei componenti. Non possono prendere parte alle riunioni i componenti che hanno concorso a promuovere il procedimento disciplinare od i congiunti dell’inquisito.
Nel caso in cui si ritenga di convocare il manchevole, si applicano le disposizioni di cui all’art 11, para. d) del presente Regolamento. I pareri della Commissione di disciplina e del Comitato centrale sono emessi a maggioranza. La votazione avviene in ordine inverso del grado o dell’anzianità nel grado dei presenti.
Le risultanze della riunione verranno verbalizzate e comunicate entro il termine fissato, e comunque non oltre 30 giorni, al titolare dell’azione disciplinare
Per le Sezioni costituite all’estero i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 9, primo capoverso del comma 2, lett. a. e b., vengono adottati:
- il richiamo e la sospensione dal Presidente di sezione sentito il Consiglio sezionale
- l’espulsione dal Presidente nazionale direttamente o su proposta del Presidente di Sezione, sentito il Comitato centrale.
Si applicano - per quanto possibile – le procedure di cui all’art. 11 del Regolamento.
I ricorsi nei confronti dei provvedimenti adottati dal Presidente di sezione vengono decisi
dal Presidente nazionale sentito il Comitato centrale.
Si applicano – per quanto
possibile – le procedure di cui all’art. 12 del Regolamento.
E’ un riconoscimento che può essere concesso in favore di Enti, persone e Soci che si siano
distinti per attaccamento all’Istituzione o per efficace azione organizzativa o che abbiano
procurato al Sodalizio benefici o vantaggi di un qualche rilievo.
Gli Ispettori
regionali di loro iniziativa o su indicazione dei Coordinatori provinciali o dei Presidenti
di Sezione – a seguito di ponderate valutazioni del Consiglio sezionale – inoltreranno alla
Presidenza Nazionale proposte motivate.
La concessione è deliberata dal Comitato
centrale.
La Presidenza Nazionale rilascia l’attestato su proprio modello che
invia alla Sezione per la consegna all’interessato.
Il conferimento
dell’Attestato di benemerenza non attribuisce la qualità di Socio, salvo il rispetto delle
norme di cui al precedente art. 4
I componenti del Consiglio nazionale, che non possono intervenire alle riunioni del
Consiglio, hanno facoltà di comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni
all’ordine del giorno formulando, ove lo credano, osservazioni e proposte che, in apertura
di seduta, vengono portate a conoscenza dei Consiglieri nazionali presenti per un’eventuale
valutazione in sede di delibera.
Per ogni riunione viene redatto, in apposito
registro, verbale riassuntivo, sottoscritto dal Presidente nazionale e dal Segretario
nazionale.
La data e l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio nazionale
sono, dalla Segreteria nazionale, comunicate almeno dieci giorni prima della data in cui le
riunioni stesse dovranno essere tenute.
In caso di urgenza la convocazione può
essere fatta a più breve termine.
Per le riunioni del Consiglio nazionale non
sono ammesse deleghe.
Il Comitato centrale collabora con il Presidente nazionale negli affari di ordinaria
amministrazione e nella soluzione di casi urgenti ai sensi dell’art. 16 dello Statuto.
Le deliberazioni del Comitato centrale vengono verbalizzate.
Il Presidente
nazionale può affidare a membri del Comitato centrale o a Soci qualificati lo studio di
problemi tecnico-amministrativi e la organizzazione di particolari attività
dell’Associazione.
Il Segretario nazionale ha la direzione e la responsabilità della segreteria
dell’Associazione, custodisce gli atti contabili, redige i verbali del Consiglio nazionale
e del Comitato centrale, traduce in atto le loro deliberazioni e firma col Presidente
nazionale o con il Vice Presidente che eventualmente lo sostituisce gli atti sociali.
Il Segretario nazionale, nella sua qualità di amministratore dei beni dell’Associazione,
cura la esazione, rilasciandone ricevuta, e sorveglia la registrazione contabile delle
somme che pervengono alla Presidenza nazionale sotto qualunque titolo.
Provvede
ad effettuare i pagamenti autorizzati dal Consiglio nazionale o dal Comitato centrale,
ritirandone quietanza.
Procede a tutti gli acquisti necessari per il
funzionamento degli uffici dell’Associazione e sorveglia la regolare tenuta
dell’inventario.
Il Segretario nazionale provvede a versare le somme riscosse sul
conto corrente postale intestato all’Associazione o presso un Istituto di credito. Provvede
anche, a seguito di apposita deliberazione del Comitato centrale e nei limiti fissati dalla
predetta deliberazione, ad investire le somme in titoli al portatore di Stato o garantiti
dallo Stato.
Ad ogni riunione del Consiglio nazionale è tenuto a far conoscere la
situazione di cassa dell'Associazione. Per i bisogni ordinari di spesa ha facoltà di
disporre di una somma in contanti non superiore a euro 3.500 (tremilacinquecento) sui fondi
dell’Associazione.
Per la tenuta ed il disbrigo del carteggio, strettamente indispensabile, relativo alle loro funzioni si avvalgono di Soci appartenenti alle Sezioni della giurisdizione.
Il Coordinatore provinciale non costituisce livello gerarchico ed assolve tutti i compiti
demandategli dall’Ispettore regionale ai sensi dell’art. 19.4 dello Statuto.
Viene eletto dai Presidenti delle Sezioni costituite nel territorio della provincia riuniti
in assemblea convocata dall’Ispettore.
Ciascun Presidente di Sezione – in caso di
impossibilità a partecipare – può delegare un componente del Consiglio sezionale.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Dieci giorni prima della data stabilita
per la riunione dell’assemblea elettorale, i Presidenti di Sezione, sentito il Consiglio
sezionale, comunicano all’Ispettore regionale il nominativo di un Socio effettivo della
provincia che intenda candidarsi per la carica.
L’Ispettore regionale predispone
la scheda elettorale contenente i nomi dei candidati in ordine alfabetico e preceduti dal
grado.
Ogni rappresentante di Sezione dispone di un solo voto.
L’assemblea elettorale è presieduta dall’Ispettore regionale che, coadiuvato da tre
scrutatori scelti fra i presenti, dà inizio alla votazione che viene effettuata con scheda
e a scrutinio segreto.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio
con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. Delle operazioni di voto e del
risultato delle votazioni viene redatto verbale, da trasmettere in copia alla Presidenza
Nazionale ed alle Sezioni interessate.
Il Coordinatore provinciale ha sede presso
la Sezione cui è iscritto.
La Sezione può essere costituita nei Comuni ove sia stato possibile raccogliere un numero
di adesioni non inferiore a 15 fra chi abbia prestato servizio nell’Arma, ivi residenti.
Il promotore o chi sia stato a ciò delegato inoltra la proposta all’Ispettore regionale
indicando:
- nominativi e grado degli aderenti
- il nominativo di chi sia disposto ad assumere l’incarico di Commissario.
L’Ispettore trasmette alla Presidenza Nazionale motivato parere con l’indicazione della
circoscrizione territoriale dell’istituenda Sezione.
La Presidenza Nazionale
autorizza e nomina il Commissario.
Questi nel più breve tempo possibile:
- procede alla convocazione dell’Assemblea elettorale
- trasmette, per l’approvazione, alla Presidenza ed all’Ispettore i verbali delle elezioni
- effettua il passaggio delle consegne al Presidente di Sezione neo-eletto.
Nei capoluoghi di Regione possono essere costituite più Sezioni con giurisdizione
territoriale, di norma, non inferiore a quella del Comando Compagnia territoriale
Carabinieri.
Le Sezioni comunicano alla Presidenza Nazionale – per il tramite
degli Ispettori, che inoltrano sollecitamente con parere motivato – tutto quanto comporta
una valutazione ed un eventuale intervento di quel livello gerarchico. In particolare:
proposte di cui agli artt. 7 e 17 del Regolamento, concessione di sussidi e di contributi
alle Sezioni, organizzazione di raduni, cerimonie, altre manifestazioni ed eventuali
contrasti in ambito Sezioni.
E' fatto divieto alle Sezioni di rivolgersi per
qualsiasi motivo direttamente alle Autorità centrali ed al Comando Generale dell’Arma. Esse
invece possono, nelle forme dovute e per fini assistenziali, rivolgersi direttamente alle
Autorità provinciali o locali.
Per la costituzione di sezioni estere le notizie
di cui sopra vengono direttamente inviate alla Presidenza Nazionale.
Le Sezioni possono intitolarsi, previa approvazione della Presidenza Nazionale, ad un Eroe,
ad un Caduto dell’Arma ovvero, in carenza, a Socio deceduto che abbia acquisito documentate
benemerenze ANC. Al nome del prescelto deve seguire anche quello della località di
costituzione (Es.: Sezione V. Brig. Salvo D’ACQUISTO di ............... )
Le
Sezioni che si intitolano ad Eroi dell’Arma espongono convenientemente nei locali della
loro sede la fotografia dell’Eroe unitamente alla riproduzione della motivazione delle
ricompense che premiarono il suo valore.
Il Presidente di Sezione adotta tutte le iniziative per il perseguimento delle finalità statutarie:
- rendendo edotto il Consiglio di sezione ove non vi siano implicazioni a carattere oneroso
- rappresentando al Consiglio – per l’approvazione – quelle che comportino oneri o impegni morali.
Nel settore del Volontariato assolve le funzioni configurate all’art. 1 del presente Regolamento.
Il Segretario della Sezione coadiuva il Presidente della Sezione ed assume personalmente le
funzioni di cassiere economo, che, per le Sezioni numerose, possono dal Presidente essere
affidate ad un Socio che dimostri particolare attitudine ad assolverle.
Le
attribuzioni del Segretario delle Sezioni sono, in quanto possibile, analoghe a quelle
previste dal precedente articolo 20 per il Segretario nazionale. Non ha autonoma
disponibilità di fondi.
Pertanto è responsabile delle scritture contabili e dei
movimenti di cassa e provvede alla redazione dei bilanci preventivo e consuntivo da
sottoporre all’esame del Consiglio di Sezione.
I revisori hanno il compito di controllare, anche disgiuntamente, la gestione economica e amministrativa della sezione e di riferire all’Assemblea sul bilancio consuntivo; possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Sezione, esprimendo preliminari valutazioni sugli impegni di spesa significativi, facendone constare a verbale.
Il Presidente della Sezione comunica alle dipendenti Sottosezioni le date di convocazione e l’ordine del giorno di ogni assemblea,
comprese le assemblee elettorali, nonché delle riunioni del Consiglio di Se-zione ed i relativi ordini del giorno.
Le Sezioni aventi sede in località tra loro vicine, qualora i Soci inscritti in esse lo decidano a maggioranza, possono trasformarsi in Sottosezioni per fondersi nella Sezione centrale, allo scopo di costituire, a comune vantaggio, un sodalizio più numeroso e di maggiore potenzialità morale ed economica.
Similmente le Sottosezioni che raggiungono il numero di Soci previsto dall’art. 20 dello Statuto possono chiedere di trasformarsi in Sezioni.
La data e l’ordine del giorno delle riunioni sono comunicati ai membri del Consiglio dal Presidente della Sezione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore.
Ciascun Consigliere, tre giorni avanti la riunione del Consiglio o prima di iniziare la discussione, nei casi d’urgenza, può proporre al Presidente la trattazione di argomenti non all’ordine del giorno, argomenti, che una volta inseriti per determinazione del Presidente nell’ordine dei lavori, possono essere portati in discussione. Per ogni riunione viene redatto verbale riassuntivo. Non sono ammesse deleghe.
Il Consiglio sezionale ha l’obbligo della più scrupolosa cura del patrimonio sociale e deve vigilare, anche a mezzo dei Revisori, affinché le spese siano sempre contenute nei limiti di bilancio in modo da non incontrare passività.
Delle eventuali irregolarità amministrative i componenti del Consiglio rispondono personalmente ed a norma di legge.
Le cariche di Consigliere di Sezione, Revisore dei conti e Segretario di Sezione sono tra loro incompatibili. Alle riunioni del Consiglio possono intervenire – su invito del Presidente della Sezione – il Presidente del Nucleo di volontariato di p. c. e la delegata del gruppo delle "Benemerite", senza diritto al voto.
La verifica dei poteri per l’ammissione all’Assemblea è compito del Consiglio di Sezione ed è soggetta alla vigilanza e al controllo del Presidente.
Per la validità dell’Assemblea si osservano le disposizioni di cui all’art. 23.3 dello Statuto. L’Assemblea viene aperta e presieduta dal Presidente della Sezione che procede alla nomina di un segretario per la redazione del verbale. Il Presidente è responsabile del buon andamento dei lavori, fa osservare le norme dello Statuto e del presente Regolamento, concede la parola, stabilisce l’ordine delle votazioni e ne comunica il risultato.
I Soci che intendono intervenire in una discussione devono iscriversi presso la presidenza dell’Assemblea e hanno facoltà di parola in ordine di iscrizione.
Ogni Socio può intervenire una sola volta nel corso della discussione di un singolo argomento. Qualora un Socio ammesso a parlare non si attenga strettamente all’argomento in discussione, il Presidente, dopo un primo richiamo, gli toglie la parola.
Se nell’Assemblea insorgono inconvenienti, il Presidente dopo un richiamo all’ordine, può espellere i responsabili e nei casi di maggior gravità, sospendere o sciogliere la seduta. Il responsabile o i responsabili degli incidenti ne rispondono in sede disciplinare. Tutte le eventuali votazioni hanno luogo a scrutinio palese.
Qualora un terzo dei Soci effettivi presenti e rappresentati chieda che la votazione avvenga per appello nominale si procede in ordine inverso di grado: i membri del Consiglio sezionale però votano per ultimi, sempre in ordine inverso di grado o di anzianità di grado.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. A parità di voti vale il voto del Presidente.
Le competenze specifiche dell’Assemblea ordinaria sono:
- deliberare sulla relazione programmatica e sul bilancio preventivo predisposto dal Consiglio sezionale
- deliberare entro il mese di marzo, sulla relazione e sul bilancio consuntivo dell’anno decorso, corredato della relazione dei Revisori dei conti
- deliberare, su proposta del Consiglio sezionale, l’aliquota delle entrate della Sezione da devolvere alle sottosezioni (ove costituite ) per far fronte al loro funzionamento
- stabilire, su proposta del Consiglio sezionale, eventuali contributi dei Soci in aggiunta alle quote sociali
- stabilire, su proposta del Consiglio sezionale, la costituzione di un fondo sociale a beneficio dei Soci in particolare situazione di bisogno.
Della convocazione deve essere data comunicazione all’Ispettore regionale ed al Coordinatore provinciale. L’Assemblea viene aperta dal Socio presente più elevato in grado o più anziano nel grado, il quale fa procedere all’elezione, per alzata di mano, del Presidente e del Segretario dell’Assemblea che ha il compito di redigere il verbale della seduta.
Nel caso in cui la sezione sia commissariata, le funzioni riguardanti il Socio più elevato in grado o più anziano nel grado vengono assolte dal Commissario straordinario.
Su invito del Presidente dell’Assemblea si elegge – per alzata di mano – la Commissione di scrutinio composta di tre membri non candidati a cariche sociali, dei quali, il più elevato in grado o più anziano nel grado ha anche il compito di sostituire il Presidente dell’Assemblea qualora questi debba temporaneamente assentarsi. La lista dei candidati al Consiglio di Sezione (art. 23 punto 5 dello Statuto) deve contenere nominativi sufficienti a formare l’organo elettivo: costituito da cinque membri nel caso in cui i Soci effettivi della Sezione, compresi i componenti delle Sottosezioni dipendenti, non superino il numero di trenta, sette se siano più di trenta e fino a cinquanta, nove se siano più di cinquanta.
In mancanza o in carenza di candidature sufficienti a ricoprire l’intero organo da eleggere, l’Assemblea procede alla nomina di una Commissione per la compilazione di una lista unica, come previsto all’art. 23 punto 8 dello Statuto.
I componenti della Commissione per la compilazione della lista delle candidature non possono far parte della Commissione di scrutinio. Le operazioni di voto si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 19:00, per un minimo di otto ore. L’indicazione dell’orario previsto deve essere contenuto nella lettera di convocazione. All’orario terminale indicato, l’esercizio di voto è consentito solo agli elettori presenti in sala.
Sono compiti della Commissione di scrutinio:
- accertare il diritto al voto
- autenticare le schede di votazione già predisposte dal Presidente di Sezione o dalla Commissione prevista all’art. 33
- disciplinare le operazioni di voto
- effettuare lo spoglio delle schede
- decidere in unica e definitiva istanza per eventuali vertenze concernenti le votazioni
- redigere il verbale conclusivo consegnandolo al Presidente dell’Assemblea.
Sono compiti del Presidente dell’Assemblea:
- disciplinare l’eventuale dibattito preelettivo, concedendo la parola – per brevi interventi – ai candidati che intendono esporre i loro programmi
- chiarire le modalità di voto
- dare corso alla votazione
- dichiarare chiusa la votazione
- proclamare gli eletti.
Dal verbale della commissione di scrutinio devono risultare:
- il numero dei votanti
- il numero delle schede nulle e delle schede bianche
- il numero dei voti riportati dai singoli candidati
- l’assicurazione che non sono stati prodotti reclami in ordine alle elezioni
- la soluzione di eventuali vertenze concernenti le votazioni.
Il verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione e dal Presidente dell’Assemblea,
deve essere redatto in tre copie: una conservata presso la Sezione, una trasmessa alla
Presidenza Nazionale, una all’Ispettore regionale.
Per le elezioni degli Ispettori regionali, il Presidente nazionale nomina una Commissione
di scrutinio composta dal Vice Presidente vicario e da due Consiglieri nazionali.
La Presidenza Nazionale:
- con congruo anticipo sulla scadenza del mandato, pubblica sull’Organo ufficiale di stampa dell’ANC la costituzione della Commissione di scrutinio invitando i Presidenti di sezione della Regione interessata a comunicare, sentito il Consiglio sezionale ed entro un termine prefissato, il nominativo di un Socio effettivo della Regione - e tale da almeno un anno solare - che intenda candidarsi per la carica
- scaduto il termine indicato, trasmette ai Presidenti di Sezione la lista dei candidati, che comprenderà, comunque, il nominativo dell’Ispettore uscente, ove questi lo desideri, invitandoli ad esprimere il proprio voto, entro una data stabilita, seguendo le istruzioni indicate nella stessa lettera d’invito.
La Commissione di scrutinio procede allo spoglio delle schede pervenute entro i termini, proclamando eletto il Socio che viene indicato dal maggior numero di Sezioni. In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. Il relativo verbale viene trasmesso alla Presidenza Nazionale che ne da partecipazione all’interessato e provvede alla pubblicazione del risultato sull’Organo ufficiale di stampa.
Per l’elezione dei nove Consiglieri nazionali, che a norma dell’art. 16 dello Statuto, fanno parte del Comitato centrale:
- l’Ispettore regionale del Lazio – su richiesta della Presidenza – raccoglie le candidature espresse dai Presidenti delle Sezioni di Roma, orientativamente uno per ciascuna categoria indicata all’art. 12 dello Statuto; – la Presidenza Nazionale predispone una scheda di votazione che viene presentata agli Ispettori regionali convocati in assemblea.
Non sono ammesse deleghe né voto per corrispondenza;
- i votanti hanno facoltà di depennare o aggiungere nominativi, assicurando comunque il rispetto del dettato del citato art. 12
- l’Assemblea elettorale, presieduta dal Presidente nazionale uscente, nomina tra i suoi componenti, per alzata di mano, una commissione ed un segretario che procede allo scrutinio dei voti, espressi in forma segreta, dagli Ispettori
- la Commissione proclama eletti i nove candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti e trasmette il relativo verbale alla Presidenza Nazionale che ne dà partecipazione agli interessati e provvede alla pubblicazione sull’Organo ufficiale di stampa.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
Assume la presidenza il Consigliere nazionale più elevato in grado o più anziano di grado.
Le elezioni si svolgono con voto segreto e con votazioni successive per il Presidente nazionale, il Vice Presidente vicario ed il secondo Vice Presidente.
Vengono proclamati eletti i Consiglieri nazionali che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. Il verbale, redatto dal Segretario nazionale, sarà trasmesso al Comando Generale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto.
La Presidenza Nazionale provvede alla pubblicazione dei risultati della votazione sull’Organo ufficiale di stampa.
Dell’eventuale inosservanza di qualcuna di tali disposizioni risponde il Presidente della Sezione.
Nei biglietti, lettere, manifesti, volantini o documenti in genere relativi alle manifestazioni che vengono effettuate dovrà sempre chiaramente precisarsi che la Sezione indice quelle manifestazioni pro fondi assistenziali del reparto ed eventualmente anche dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (ONAOMAC).
L’eventuale cessione a persone estranee all’Associazione di biglietti per le iniziative di cui sopra dovrà essere fatta esclusivamente nell’ambito del proprio territorio dalle Sezioni che danno vita alla manifestazione ed a mezzo di iscritti all’Associazione, in forma cortese e tale da non dare comunque la sensazione di carattere vessatorio: per tale cessione è assolutamente vietato servirsi in alcun modo del telefono e dell’intervento di persone estranee alle Sezioni.
Le Sezioni che non possono provvedere in alcun modo all’erogazione di tali sussidi trasmetteranno alla Presidenza nazionale, tramite Ispettore regionale, le eventuali domande dei Soci in comprovate condizioni di bisogno esprimendo parere in merito non senza rappresentare dettagliatamente la posizione famigliare ed economica del richiedente e far conoscere da quanto tempo questi appartenga all’Associazione. Le Sezioni che abbiano concesso un sussidio possono interessare per altro intervento la Presidenza Nazionale, comunicando l’entità del sussidio da loro concesso.
Non possono essere concessi sussidi a chi non abbia superato l’anno solare di appartenenza all’Associazione.
Le quote associative devono essere versate dai Soci – eccezione fatta per quelli "d’Onore" e "Benemeriti" – in unica soluzione. Ogni Socio ha l’obbligo entro il mese di gennaio, di rinnovare la tessera e di versare l’importo della quota. In nessun caso si potrà far luogo alla restituzione di quanto versato.
Le Sezioni debbono versare alla Presidenza nazionale in unica soluzione, entro il mese di aprile, la prevista percentuale della quota associativa di tutti i Soci tesserati.
Le Sezioni che hanno in carico i Soci "Benemeriti" sono tenute a versare all’Associazione l’importo delle relative quote sociali. I Soci "d’onore" e quelli "benemeriti" – ove lo ritengano – concorrono al funzionamento delle Sezioni con versamenti spontanei.
Qualora un Socio inscritto alla Sede centrale passi a far parte di una Sezione od un Socio inscritto ad una Sezione, passi a far parte della Sede centrale o di un’altra Sezione le quote versate rimangono assegnate rispettivamente alla Sede centrale dell’Associazione o alla Sezione di provenienza.
Al Socio cui sarà rilasciata una nuova tessera, per deterioramento, smarrimento od esaurimento dello spazio per i bollini, sarà ritirata quella scaduta che, sotto la responsabilità del Presidente della Sezione, dovrà essere distrutta.
Nei casi previsti dall’art 11 dello Statuto, l’interessato ha l’obbligo morale di restituire il documento alla competente Sezione.

